Art. 1.
(Princìpi generali)

      1. La Repubblica riconosce il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia.
      2. La Repubblica garantisce ai cittadini la pari opportunità nella scelta di cura, anche con trattamenti omeopatici, favorendo l'integrazione della medicina omeopatica con la medicina convenzionale e rendendo accessibile al cittadino l'utilizzo dei farmaci omeopatici attraverso il loro inserimento nel prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.
      3. Lo Stato tutela il diritto alla salute del cittadino, assicurando un'adeguata qualificazione dei medici che svolgono la loro attività professionale nell'ambito della medicina omeopatica.
      4. Fa parte del Consiglio superiore di sanità un rappresentante per la medicina omeopatica.